Come formare i Gruppi di Autoconsumo in condominio: istruzioni e benefici del decreto in vigore


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L’energia rinnovabile è incentivata in tutto il territorio nazionale con un contributo del 40% a fondo perduto per gli impianti situati in comuni fino a 5.000 abitanti, grazie ai due miliardi e duecento milioni di euro disponibili dal Pnrr. A partire dal 24 gennaio, con la pubblicazione del Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha avuto inizio il countdown per l’emissione degli ultimi due passaggi attuativi necessari per avviare le procedure. Entro 30 giorni (articolo 11 del Dm Mase), sarà pubblicato un ulteriore Dm con le regole operative, su proposta del Gse e previa verifica di Arera. Entro ulteriori 45 giorni, saranno avviate le piattaforme del Gse per l’invio delle richieste di accesso e il portale per la verifica preliminare della documentazione acquisita.

Gli incentivi

Il limite per beneficiare degli incentivi di tariffa è di 5 gigawatt di potenza, che copre quasi interamente la componente energia della bolletta al livello attuale del prezzo al PUN. Coprire il tetto di un edificio con circa sessanta appartamenti permette di produrre circa 100 kW di potenza. Circa 100 mila edifici possono esaurire l’opportunità offerta e assorbire il contributo del 40% a fondo perduto per gli impianti nei comuni fino a 5000 abitanti, considerando un valore medio di 100 mila euro per impianto, progettazione inclusa.

L’incentivo di tariffa riguarda l’energia consumata nell’arco di un’ora dalla sua produzione. L’autoconsumo condominiale è già predisposto per beneficiarne, con la possibilità di realizzare le Cacer, configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile fino a un megawatt di potenza installata tra utenti produttori e consumatori collegati alla stessa cabina primaria.

La realizzazione

Per creare un gruppo di autoconsumo condominiale, bisogna nominare un referente, che potrebbe essere l’amministratore. È necessaria una delibera che stabilisca le regole di funzionamento della Cacer, incluso il criterio di ripartizione dei benefici. La raccolta delle bollette dà indicazioni sulle condizioni di realizzazione. Se l’impianto installato supera i consumi del condominio, o se vi è un impianto vicino che necessita di associare consumatori, gli utenti possono costituire la Cacer.

In condominio, i beni comuni sono destinati all’uso comune, ma l’assemblea può autorizzare progetti per il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo la sostenibilità ambientale della zona in cui si trova il condominio. La Cacer permette di bilanciare l’energia prodotta o consumata anche verso edifici o attività non immediatamente vicini.

Valutazione ed investimento

Il GSE pubblicherà presto una nuova versione del portale autoconsumo per individuare facilmente i costi e i benefici dell’investimento. Negli edifici condominiali, è necessario collegare i pannelli al contatore di produzione del condominio. Gli utenti della Cacer devono comunicare il proprio Pod al referente della Cacer per registrarlo sul portale Gaudi di Terna.

La Cacer non è limitata ai condomini, ma può essere composta anche da associazioni e enti non a scopo di lucro. Il finanziamento della Cacer può avvenire tramite l’apporto dei condòmini o tramite finanziamenti. L’energia in eccedenza viene immessa in rete e remunerata al prezzo di mercato.

Esempio

Se un impianto condominiale produce 10.000 kWh, 2.000 vengono usati dal condominio e 8.000 restanti vengono immessi in rete. Dei 8.000 kWh, 5.000 vengono consumati dai condòmini contemporaneamente alla produzione e gli altri 3.000 vengono venduti al mercato.

La burocrazia

Se l’impianto supera i 20 kW di potenza, viene classificato come officina elettrica e la Cacer è soggetta ad adempimenti periodici complessi che richiedono un supporto tecnico qualificato. Sono necessarie licenze di esercizio e adempimenti burocratici verso Arera. È importante osservare le normative fiscali sugli incentivi e sull’energia venduta in rete.

Fonte

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Come formare i Gruppi di Autoconsumo in condominio: istruzioni e benefici del decreto in vigore ultima modifica: 2024-12-02 07:30:23.000000 da Carosello